La sentenza n. 545/2018 del Tribunale di Prato prende le mosse dall’interpretazione sistematica della normativa in materia di usura che, per effetto delle varie sentenze pronunciate da Tribunali ordinari e dalla Cassazione negli ultimi anni, ha consolidato un indirizzo via via andatosi a cristallizzare nello scenario della giurisprudenza italiana.
Come sappiamo, l’indirizzo giurisprudenziale, se consolidato viene, sic et simpliciter, equiparato a violazione manifesta della legge. Non meraviglia dunque, che nel tempo, dell’argomento in questione ne siano state finalmente colmate le lacune da sempre esistenti.
Tra queste, fino a qualche tempo fa, vi era la questione della differenza tra interessi moratori e interessi ordinari, considerati due mondi a parte in caso di applicazione di usura bancaria.
La sentenza in argomento ha dissipato ogni ragionevole dubbio circa questa distinzione decretando che l’usurarietà degli interessi moratori rende nulla anche la pattuizione degli interessi ordinari.
Un’interpretazione, quella di cui alla presente trattazione, che, tenendo conto del riferimento operato dall’art.1815 c.c., impone di considerare le giuste conseguenze che possono ritenersi derivare dalla nullità della clausola di pattuizione degli interessi in materia di usura tenendo conto della distinzione tra interessi corrispettivi e moratori.
Si tratta di una questione più volte affrontata dalla Cassazione.
Tra le più significative e recenti pronunce sul tema vi è l’ordinanza della Corte Suprema n. 27442 del 30.10.2018, che, riunita nella terza sezione civile, ha affermato che in tema di interessi convenzionali di mora trova applicazione la regola generale secondo cui, se pattuiti ad un tasso superiore rispetto a quello soglia (quello indicato dall’art. 2, comma 4, legge n. 108 del 1996) gli interessi sono da considerare ipso iure usurari, senza condizioni.
Ebbene, la sentenza di cui alla presente fa propria la recente e consolidata giurisprudenza concorde nel ritenere che entrambi i tipi di interessi, quindi sia quelli ordinari che moratori, possono assurgere a usurari alla semplice condizione che siano promessi.
Il fatto che siano stati stabiliti a danno del risparmiatore è di per sé sufficiente a rendere nulla la pattuizione che prevede l’applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dal fatto che poi la pattuizione abbia o meno avuto concreta applicazione.
La nullità della pattuizione del tasso di mora, ex art.1815 c.c. rende per effetto non dovuti gli interessi. Questa è la conclusione finale, inevitabile punto di riferimento anche per le decisioni future.
È proprio sulla base dell’applicazione di questi principi che il Tribunale ha condannato la banca convenuta in giudizio alla restituzione delle somme corrisposte dal cliente a titolo di interessi ordinari una volta accertato – sempre con riferimento al tasso contrattuale degli interessi moratori – il superamento del tasso soglia.
Stiamo parlando di un importo di ben 326.544,00 euro più 12.480,00 euro per spese e compensi di giudizio.
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