Cassazione penale, sez. IV, sentenza 23/01/2019 n° 3206
Quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione è che il pediatra non può rinviare la visita domiciliare ad un suo paziente ed una volta effettuata, non può non riconoscere i segni e sintomi di una violenta infezione in atto, omettendo di indirizzare il paziente al pronto soccorso per tutti gli accertamenti diagnostici e strumentali di laboratorio, come da raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso di specie.
In particolare, si legge: “La sentenza di primo grado […] ha ragionevolmente osservato che, dopo cinque giorni dalla visita del –omissis-, al termine delle cure indicate dal pediatra, il bambino presentava ancora un quadro clinico connotato da febbre persistente, tosse e raffreddore, per cui sarebbe stato necessario approfondire, attraverso l’osservazione clinica, i motivi della mancata risposta alla terapia somministrata, anche i ragione della diversa reazione manifestata dai due gemelli da lei assistiti (a differenza di –omissis-, il fratello –omissis– era guarito). Da qui la ritenuta insufficienza del mero contatto telefonico pomeridiano del –omissis– con la signora –omissis– (madre del bimbo), ai fini della formulazione di una corretta diagnosi, avuto riguardo alla mancata diminuzione della temperatura corporea nonostante le plurime somministrazioni di paracetamolo, e tenuto conto del rischio di complicanza più temuto nell’ipotesi di infezioni delle vie respiratorie di origine virale, costituito da otiti e polmoniti, ed è stato riscontrato che già il –omissis– la compromissione dell’obiettività polmonare avrebbe potuto essere rilevata, tenuto conto del quadro anatomopatologico accertato dai consulenti del PM e dai tempi di insorgenza e di evoluzione dell’infezione. Ciò è stato correttamente valutato in termini di grave negligenza, avendo la pediatra mancato ingiustificatamente di porre attenzione all’evoluzione della situazione patologica del bambino, nonostante la pregressa conoscenza dell’infezione respiratoria, procrastinando al pomeriggio del giorno successivo la visita domiciliare.
In punto di omessa diagnosi differenziale, è stato riscontrato il comportamento gravemente negligente e imperito della prevenuta che, a seguito della telefonata mattutina del –omissis– con la quale la –omissis– le comunicava un drastico abbassamento della temperatura corporea del bambino, lungi dal considerare tale dato come un elemento allarmante in funzione di un peggioramento dello stato generale di salute del paziente, con possibile comparsa di una situazione settica, si limitava a prescrivere la somministrazione di paracetamolo per la riferita stomatite, omettendo si sottoporre ad immediata visita il bambino o di disporre il suo immediato invio in pronto soccorso.
Infine, è stato appurato che durante la visita domiciliare del bambino – alle ore 18 del –omissis– l’ –omissis– si sia limitata ad effettuare l’auscultazione del torace, senza misurare la temperatura corporea né valutare la frequenza respiratoria, la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa, lo stato di idratazione delle mucose e senza dare rilievo alla presenza dell’esantema petecchiale, indicativo di una grave sepsi batterica in atto. Sulla scorta di quanto accertato dai consulenti, è stato ragionevolmente ritenuto che, anche in considerazione del successivo rapido aggravamento (il piccolo –omissis– moriva circa due ore e mezzo dopo la visita domiciliare del pediatra), già alle ore 18 fossero apprezzabili dalla prevenuta elementi tali (ipotermia, tachipnea, obiettività polmonare alterata, esantema petecchiale) da consigliare l’immediato invio in pronto soccorso.
Di fondo è stato dunque correttamente e congruamente addebitato alla pediatra un atteggiamento ingiustificatamente “attendista” e di generale sottovalutazione del quadro clinico del paziente, nonostante i sintomi manifestati avrebbero dovuto indurre ad un approccio ben diverso, sia attraverso l’immediata visita domiciliare (o presso il suo studio) del paziente, sia mediante il pronto indirizzamento del medesimo in ambiente ospedaliero, tenuto conto del rilevante peggioramento delle sue condizione di salute sin dal -omissis-. […]
Sul piano del nesso causale, la sentenza di primo grado ha fondatamente osservato che l’omessa osservazione clinica del bambino, ed in particolare l’omessa auscultazione, hanno impedito la stessa possibilità di formulare una corretta diagnosi: il comportamento alternativo lecito avrebbe invece potuto consentire di rilevare segni semiologici propri di un interessamento respiratorio polmonare, che avrebbero dovuto indurre la pediatra a prescrivere ulteriori accertamenti radiografici, e ciò sin dalla giornata del –omissis-. E’ stato osservato, in proposito, che – con riferimento alla patologia che ha condotto a morte il piccolo paziente – gli studi scientifici hanno evidenziato che c’è un rapporto statistico secondo cui il rischio morte si riduce fortemente nei casi di pazienti aggrediti sul piano terapeutico in maniera tempestiva ed efficace. Nel caso è stata, quindi ritenuta plausibile la conclusione che le condotte omissive contestate alla prevenuta abbiano determinato le condizioni dell’evento fatale con alto o elevato grado di probabilità logica o credibilità razionale, potendosi escludere che la morte di –omissis– si sarebbe verificata, in relazione al medesimo processo causale, nei medesimi tempi e con la stessa gravità od intensità, se l’imputata non avesse omesso i comportamenti dovuti sul piano della migliore perizia e diligenza medica.
Per quanto attiene alla “colpa lieve” invocata dalla ricorrente, è appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto nel senso di escluderla, in considerazione della notevole divergenza tra la condotta tenuta dall’imputata e quella cui sarebbe stata tenuta, avuto riguardo alla grave sottovalutazione delle condizioni generali e respiratorie del bambino, che avrebbero imposto la necessità di specifici riscontri mediante esami di laboratorio. Sotto questo profilo è stata, sostanzialmente, rimarcata la sussistenza di un marcato allontanamento del comportamento della –omissis– da una appropriata condotta medica, certamente qualificabile in termini di colpa grave, tale da escludere che la fattispecie in esame possa essere ricondotta alla previsione discriminilazzante di cui all’art. 3 legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi).”
