Niente abilitazione all’insegnamento per chi ha conseguito i 24 CFU – Cass. civ., sez. lav., ord., 23 ottobre 2024, n. 27482

L’ordinanza n. 27482/2024 della Corte di Cassazione ha stabilito che il possesso di una laurea e di 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) non è sufficiente per essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie per l’insegnamento.

Il caso di specie appartiene ad un filone di ricorsi andati di moda pochissimo tempo fa: una persona con una laurea e 24 CFU faceva ricorso per essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie per l’insegnamento.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che è necessario un titolo di abilitazione specifico per l’insegnamento, oltre alla laurea e ai CFU, cogliendo l’occasione per sottolineare la distinzione tra titolo di studio e abilitazione all’insegnamento da sempre sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e da quella amministrativa e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017. Invero, nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva interpretato in modo errato il suddetto decreto, enfatizzando il possesso congiunto di laurea e 24 CFU come sufficiente per l’inclusione nelle graduatorie, nonostante la norma sia chiara sul fatto che questi requisiti costituiscono solo titoli per partecipare ai concorsi.

La normativa vigente, come modificata dalla l.n. 145/2018, stabilisce che solo il superamento delle prove concorsuali conferisce l’abilitazione per l’insegnamento, mentre il possesso dei titoli per partecipare ai concorsi non garantisce automaticamente l’abilitazione.
Per quest’ultima rimane fondamentale il ruolo dei concorsi: con riferimento all’art 97, quarto comma, della Costituzione, il superamento di un concorso per l’insegnamento è il modo principale per ottenere l’abilitazione ed i 24 CFU, pur essendo utili per partecipare ai concorsi, non sono sufficienti da soli per insegnare.
La sentenza fornisce una chiarificazione importante sulla normativa relativa all’accesso all’insegnamento rendendo vano il tentativo effettuato da quegli aspiranti docenti e loro arditi difensori che volevano superare il dettato costituzionale.
In questo modo si è offerto ai Giudici l’occasione per contribuire a stabilizzare il sistema di accesso all’insegnamento, e a garantire un livello di preparazione adeguato per tutti i docenti.

I precari, invece di effettuare arditi tentativi per aggirare la legge (spacciati a pochi euro da pubblicità sui Social), necessitano di una tutela effettiva, in grado di difenderli dalle storture dei meccanismi di accesso alla professione, sia come supplenti che come docenti di ruolo. Il nemico da battere è la visione impersonale e massiva del Ministero, che pur di rispettare i propri meccanismi e avere meno intoppi, non si fa scrupoli a calpestare i diritti dei lavoratori. Questi ricorsi allontanano i docenti precari dall’obbiettivo di ottenere una tutela effettiva e di classe.

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