La Relazione n. 33/2025 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, pur non esprimendo un giudizio di incostituzionalità vincolante, ha acceso i riflettori su diversi aspetti del cosiddetto “Decreto Sicurezza” (D.L. 48/2025 convertito nella L. 80/2025) che potrebbero presentare dubbi di compatibilità con la Costituzione italiana. Questi rilievi, seppur preliminari, rappresentano un monito per gli operatori del diritto e potrebbero anticipare future questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta.
Le principali aree di preoccupazione, come delineate dalla Cassazione, riguardano i seguenti principi costituzionali:
1. Principio di Riserva di Legge (Art. 25 Cost.) e Tassatività delle Norme Penali (Art. 25, comma 2, Cost.)
- Rilievo: Il Massimario ha segnalato possibili violazioni del principio di tassatività e determinatezza delle norme penali. Alcune nuove fattispecie di reato o le modifiche a quelle esistenti potrebbero risultare formulate in modo eccessivamente generico o ambiguo, lasciando un’eccessiva discrezionalità all’interprete (il giudice) nel definire la condotta punibile. Ciò contrasta con il principio secondo cui la legge penale deve descrivere con precisione e chiarezza i comportamenti vietati, affinché i cittadini possano conoscere in anticipo ciò che è lecito e ciò che non lo è (principio di prevedibilità).
- Esempio/Contesto: Se una norma penale usa espressioni vaghe come “altre condotte pregiudizievoli per la sicurezza”, senza specificare la natura di tali condotte, si potrebbe argomentare una violazione del principio di tassatività. La Relazione, pur non entrando nel dettaglio delle singole formulazioni, ha invitato a un’attenta verifica di questo aspetto nelle nuove previsioni.
2. Principio di Proporzionalità della Pena (Art. 27, comma 3, Cost.)
- Rilievo: La Cassazione ha espresso preoccupazioni riguardo all’eventuale sproporzione tra la gravità di alcune condotte e le pene previste. L’inasprimento sanzionatorio per alcune fattispecie, o l’introduzione di nuovi reati con pene elevate, potrebbe non essere sempre giustificato dalla effettiva lesività del bene giuridico tutelato o dalla gravità intrinseca del fatto.
- Contesto: Il principio di proporzionalità impone che la sanzione penale sia adeguata alla gravità del reato, mirando alla rieducazione del condannato e non solo alla mera retribuzione. Se la pena appare eccessiva rispetto al fatto, essa rischia di essere meramente afflittiva e, quindi, non conforme alla finalità rieducativa prevista dalla Costituzione.
3. Principio di Uguaglianza (Art. 3 Cost.)
- Rilievo: Alcune disposizioni potrebbero generare disparità di trattamento irragionevoli tra situazioni simili o, al contrario, trattare in modo uniforme situazioni diverse che meriterebbero una differenziazione.
- Esempio/Contesto: Se, ad esempio, due condotte con analoga pericolosità sociale ricevono trattamenti sanzionatori molto diversi senza una giustificazione oggettiva, si potrebbe profilare una violazione del principio di uguaglianza. Analogamente, la creazione di nuove categorie di reati o di destinatari di misure che non trovano una ragionevole giustificazione oggettiva potrebbe sollevare tale questione.
4. Diritto di Difesa (Art. 24, comma 2, Cost.)
- Rilievo: Pur non specificando puntualmente le norme in questione, la Relazione potrebbe aver alluso a disposizioni che, ad esempio, limitino in modo eccessivo i tempi o le modalità di esercizio del diritto di difesa, o che introducano presunzioni di colpevolezza difficilmente superabili.
- Contesto: Ogni cittadino ha diritto di agire e difendersi in giudizio. Qualsiasi norma che, anche indirettamente, ostacoli o renda eccessivamente gravoso l’esercizio di tale diritto, potrebbe essere oggetto di censura costituzionale.
5. Utilizzo Abusivo del Decreto Legge (Art. 77 Cost.)
- Rilievo: Un profilo di criticità più generale, ma non meno rilevante, è stato sollevato in merito all’uso dello strumento del decreto legge per introdurre modifiche così ampie e complesse in materie delicate come la sicurezza pubblica e il diritto penale. L’articolo 77 della Costituzione prevede che il Governo possa adottare decreti-legge solo in “casi straordinari di necessità e di urgenza”.
- Contesto: La Cassazione ha implicitamente invitato a valutare se, per ogni singola disposizione del “pacchetto sicurezza”, sussistessero effettivamente i requisiti di straordinaria necessità e urgenza. L’accumulazione di provvedimenti eterogenei in un unico decreto, che interviene su una pluralità di settori del diritto, può far sorgere il dubbio che si sia fatto ricorso a uno strumento eccezionale per una “legislazione ordinaria” di vasta portata, bypassando il più ponderato iter parlamentare.
Caso Specifico: Abolizione del rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per donne incinte e madri di neonati
Questo punto merita un approfondimento specifico poiché è stato esplicitamente menzionato dalla Cassazione in termini di problematicità:
- Rilievo: L’abolizione del rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per le donne incinte e le madri di figli di età inferiore a un anno (previsto dall’art. 146 c.p.) è stata oggetto di preoccupazione. Sebbene la Cassazione abbia chiarito la sua irretroattività, il dubbio di incostituzionalità potrebbe emergere in relazione all’art. 31 della Costituzione (“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”) e all’art. 32 Cost. (diritto alla salute). La detenzione in carcere di una donna incinta o con un neonato potrebbe avere ripercussioni gravi sulla salute della madre e, soprattutto, del bambino, compromettendo il suo sviluppo psicofisico nei primi mesi di vita, fondamentali per il legame materno e lo sviluppo.
- Contesto: Sebbene resti salva la possibilità per il giudice di disporre un rinvio facoltativo, la rimozione dell’obbligatorietà solleva interrogativi sulla tutela effettiva della maternità e dell’infanzia in un contesto di privazione della libertà, ponendo un bilanciamento delicato tra esigenze di giustizia e tutela di diritti fondamentali.
Conclusioni Parziali
I profili di incostituzionalità sollevati dall’Ufficio del Massimario non sono mere speculazioni, ma derivano da un’analisi approfondita delle novità normative alla luce dei principi fondanti del nostro ordinamento. Sarà la Corte Costituzionale, qualora investita della questione, a sciogliere i dubbi interpretativi e a valutare la piena conformità del “Decreto Sicurezza” ai dettami costituzionali. Nel frattempo, i giudici di merito e di legittimità saranno chiamati ad applicare le nuove norme con la massima cautela, tenendo conto di questi importanti rilievi.
