Il Caso Almasry: Un’Analisi Giuridica dello Scontro tra la Procura della CPI e le Autorità Italiane

La vicenda di Osama Almasry Njeem, consumatasi nel gennaio 2025, rappresenta un critico banco di prova per il sistema di giustizia penale internazionale e un momento determinante nelle relazioni tra l’Italia — stato fondatore della Corte Penale Internazionale (CPI) — e la Corte stessa. Il caso trascende la mera anomalia procedurale, svelando tensioni profonde tra gli obblighi giuridici internazionali dell’Italia e i suoi percepiti interessi nazionali.

Questo articolo sostiene che il fallimento delle autorità italiane nel cooperare con la CPI nel caso Almasry non sia stato il risultato di un errore legale isolato o inevitabile. Piuttosto, è stato il culmine di un’interpretazione discutibile del diritto interno, guidata da preponderanti considerazioni politiche e geopolitiche legate alla complessa relazione dell’Italia con la Libia e alle sue politiche migratorie. La formale contestazione delle azioni italiane da parte della Procura della CPI ha così trasformato un fallimento nazionale in una questione di rilevanza internazionale, con profonde implicazioni per il principio di complementarità e la lotta contro l’impunità.

Osama Almasry Njeem è identificato come un alto funzionario libico, noto per essere stato a capo della famigerata prigione di Mitiga a Tripoli.1 Fonti giornalistiche e, secondo le accuse, la stessa CPI lo descrivono come un “torturatore dei migranti”, che ha costruito la sua fama su un “regime del terrore fatto di abusi, stupri e omicidi”.1 Il suo ruolo non era marginale; nel 2021 è stato promosso a responsabile di diverse strutture detentive nella capitale libica, a testimonianza della sua centralità nel sistema di detenzione dei migranti del paese.2 Questo sistema è stato ampiamente condannato da organismi internazionali per le sue condizioni disumane, come documentato in numerosi rapporti.5

Sulla base delle indagini condotte, la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Almasry per presunti crimini contro l’umanità e crimini di guerra.7 Tali crimini sono direttamente collegati alla sua gestione dei centri di detenzione e alla violenza sistematica perpetrata al loro interno nel contesto della guerra civile libica.2 Secondo le accuse riportate, Almasry avrebbe “picchiato, torturato, sparato, aggredito sessualmente e ucciso personalmente detenuti”, oltre ad aver ordinato alle guardie di fare lo stesso.3 L’avvio di un’indagine sui crimini commessi contro migranti e rifugiati in Libia era stato sollecitato da tempo, anche attraverso comunicazioni formali alla Procura della CPI ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto di Roma, che evidenziavano una situazione di impunità diffusa.5

Il caso si inserisce nel più ampio e complesso quadro delle relazioni tra Italia e Libia, spesso definite “ambigue” e storicamente finalizzate a proteggere interessi energetici (come l’ENI e il gasdotto Greenstream) e, in modo cruciale, a gestire i flussi migratori.1 Elemento centrale di questa strategia è il Memorandum d’intesa tra Italia e Libia, firmato nel 2017 e successivamente rinnovato, che prevede il sostegno italiano alla cosiddetta Guardia Costiera libica attraverso fondi, mezzi e addestramento per intercettare i migranti in mare e riportarli in Libia.6

Organizzazioni per i diritti umani e le stesse Nazioni Unite hanno condannato questa politica, affermando che la Libia non può essere considerata un “luogo sicuro” e che il Memorandum rende di fatto l’Italia complice dei crimini contro l’umanità commessi nei centri di detenzione libici.10 È stata inoltre documentata una commistione tra le autorità ufficiali libiche e le milizie coinvolte nell’abuso e nello sfruttamento dei migranti, rendendo difficile tracciare i fondi italiani e garantire che non contribuiscano a tali violazioni.11

La vicenda di Almasry non è dunque un evento slegato dalla politica migratoria italiana, ma ne è una diretta conseguenza. L’obiettivo geopolitico primario dell’Italia nei confronti della Libia è l’esternalizzazione del controllo delle frontiere, formalizzata nel Memorandum.6 Questa politica richiede una stretta collaborazione con attori statali libici, inclusi coloro che, come Almasry, gestiscono il sistema detentivo.11 Processare una figura chiave come Almasry non solo sarebbe stato diplomaticamente imbarazzante, ma avrebbe potuto destabilizzare l’apparato di sicurezza e detenzione su cui l’Italia fa affidamento per il controllo migratorio. Una sua eventuale testimonianza all’Aja avrebbe potuto rivelare “verità assai scomode e complicità indicibili” sul ruolo dell’Italia e dell’Europa.1 Pertanto, la decisione di sottrarre Almasry alla CPI può essere interpretata come un atto calcolato per preservare l’accordo funzionale, sebbene profondamente problematico, sul controllo della migrazione. L’impunità per i partner libici appare come il costo implicito della loro cooperazione.

Venendo ai fatti, Il 6 gennaio 2025, Osama Almasry Njeem ha iniziato un viaggio in Europa, visitando Regno Unito, Belgio e Germania prima di arrivare in Italia.7 Il 18 gennaio 2025, la CPI ha emesso il mandato di arresto internazionale nei suoi confronti.7 Tra il 18 e il 19 gennaio, Almasry è stato arrestato a Torino dalla DIGOS (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) sulla base del mandato della CPI diffuso tramite i canali dell’Interpol.4

Entro le 96 ore previste dalla legge per la convalida, il 21 gennaio 2025, la Corte d’Appello di Roma ha ordinato l’immediata scarcerazione di Almasry.7 La base giuridica del rilascio è stata la constatazione di una “irritualità dell’arresto”.7 Secondo la Corte, l’arresto era viziato proceduralmente perché il Ministro della Giustizia non era stato formalmente coinvolto prima dell’intervento della polizia giudiziaria, un passaggio che la Corte ha ritenuto necessario ai sensi della legge italiana di cooperazione con la CPI (L. 237/2012).2 

La Corte d’Appello ha ritenuto che l’arresto di Almasry fosse stato eseguito secondo la procedura prevista per l’estradizione (articolo 716 del Codice di Procedura Penale), anziché seguire la procedura specifica stabilita per l’esecuzione dei mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale (CPI), come delineato dalla Legge 237/2012. Ai sensi dell’articolo 11 di tale legge, in presenza di un mandato di arresto della CPI, è il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma a dover richiedere alla stessa Corte l’applicazione di una misura di custodia cautelare. Tale richiesta deve avvenire dopo aver ricevuto gli atti dal Ministro della Giustizia. L’articolo 2, comma 1, affida al Ministro della Giustizia la competenza esclusiva nella gestione dei rapporti con la CPI, inclusa la ricezione delle richieste dalla Corte e il loro successivo inoltro. L’articolo 12, rubricato “Applicazione provvisoria della misura cautelare”, rinvia anch’esso alla procedura dell’Articolo 11, ribadendo la necessità di una richiesta del Procuratore Generale, successiva alla ricezione degli atti dal Ministro della Giustizia.

Nel caso de quo, la D.i.g.o.s. di Torino, pur facendo riferimento all’Articolo 11 della Legge 237/2012, ha agito di propria iniziativa, senza attendere la richiesta del Procuratore Generale, eseguendo l’arresto in base all’articolo 716 c.p.p., che consente l’iniziativa della polizia giudiziaria in casi urgenti di estradizione, con contestuale notifica al Ministro della Giustizia e alla Corte d’Appello competente.

La Corte d’Appello ha, invece, escluso l’applicabilità dell’Articolo 716 c.p.p. basandosi sul principio ubi lex voluit dixit (dove la legge ha voluto, ha detto), secondo cui se il legislatore avesse inteso consentire arresti su iniziativa della polizia anche per i mandati della CPI, avrebbe dovuto prevedere una norma specifica in tal senso all’interno della Legge 237/2012.

L’elemento cruciale evidenziato, perciò, è il presunto mancato adempimento da parte del Ministro della Giustizia, che non avrebbe trasmesso i documenti relativi al mandato di arresto di Almasry al Procuratore Generale, nonostante il Ministero avesse ricevuto la richiesta tramite i canali ufficiali della CPI e fosse stato notificato dell’arresto dalla D.i.g.o.s. di Torino e dal Procuratore Generale stesso.

Questa interpretazione è stata ampiamente criticata da giuristi ed esperti come una “discutibile interpretazione” e un “evidente controsenso”, poiché la legge non conferisce al Ministro un potere di veto preventivo su un arresto eseguito in base a un mandato della CPI.14

Sta di fatto che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, informato dell’arresto, non ha intrapreso alcuna azione per chiedere alla Corte di mantenere la detenzione in attesa della trasmissione formale della richiesta della CPI.7 Il suo ministero ha emesso un comunicato il 21 gennaio affermando che stava “valutando la trasmissione formale” della richiesta, quando ormai la Corte aveva già ordinato il rilascio.7 Ne è seguito un rimpallo di responsabilità all’interno del governo: il Ministro degli Esteri Tajani ha incolpato la DIGOS, mentre il Sottosegretario alla Giustizia Delmastro ha accusato i giudici.7

Successivamente, il Ministro Nordio ha attaccato il processo della CPI, definendo l’atto “nullo” e affermando di non essere un mero “passacarte”, implicando un diritto politico di revisione nel merito della richiesta.14 In una mossa contraddittoria, il Ministro dell’Interno Piantedosi ha giustificato la successiva espulsione sostenendo che Almasry fosse un “soggetto pericoloso” per la sicurezza nazionale.4

Immediatamente dopo il suo rilascio, Almasry non è stato consegnato alla CPI, ma è stato condotto all’aeroporto di Torino e imbarcato su un aereo di Stato italiano diretto in Libia.7 Secondo quanto riportato, il volo sarebbe stato predisposto già la mattina del 21 gennaio, mentre il processo legale era ancora in corso, suggerendo un esito predeterminato.13 All’arrivo a Tripoli, Almasry è stato accolto come un eroe, con festeggiamenti e cori di scherno verso l’Italia, aggravando ulteriormente il danno reputazionale per il paese.4

Le giustificazioni mutevoli e reciprocamente esclusive del governo italiano suggeriscono fortemente che le ragioni dichiarate fossero un pretesto per un obiettivo politico non dichiarato. Il governo ha presentato due argomentazioni principali: una legale (l’arresto era “irrituale” e il mandato “nullo” 7) e una di sicurezza (Almasry era “pericoloso” 4). Questi argomenti sono in palese contraddizione. Se il mandato fosse stato nullo e l’arresto illegale, non ci sarebbe stata alcuna base giuridica per trattenerlo, tanto meno per espellerlo. Se, invece, rappresentava una grave minaccia per la sicurezza, l’azione più logica e legalmente corretta sarebbe stata la sua consegna alla CPI, rimuovendo così permanentemente la minaccia sia dall’Italia che dalla Libia. Espellere un individuo “pericoloso” riportandolo alla sua base di potere, dove può continuare le sue presunte attività criminali e potenzialmente danneggiare testimoni 14, è illogico dal punto di vista della sicurezza. Questa incoerenza logica indica un terzo movente, non dichiarato: l’imperativo politico di restituire Almasry alla Libia per evitare ricadute diplomatiche e preservare gli accordi sul controllo migratorio, come suggerito da partiti di opposizione e analisti.1 

Il quadro normativo della cooperazione tra Italia e CPI

Passiamo rapidamente in rassegna le norme principali che caratterizzano la cooperazione che l’Italia deve realizzare nei confronti della CPI, ciò al fine di considerare nel merito la decisione della Corte d’Appello di Roma e criticarla giuridicamente.

Lo Statuto di Roma, ratificato dall’Italia con la L. 232/1999, stabilisce un regime di cooperazione verticale e vincolante. I suoi articoli chiave includono:

  • Articolo 86 (Obbligo generale di cooperazione): Impone un dovere chiaro e ineludibile a tutti gli Stati Parte di “cooperare pienamente con la Corte nelle sue indagini e nei suoi procedimenti giudiziari”.8
  • Articolo 88 (Procedure disponibili secondo il diritto interno): Richiede agli Stati Parte di “assicurare che nel loro ordinamento interno siano previste procedure applicabili a tutte le forme di cooperazione”.19
  • Articolo 89 (Consegna di persone alla Corte): Stabilisce l’obbligo di ottemperare alle richieste di arresto e consegna, distinguendo nettamente questa procedura dalla tradizionale estradizione discrezionale tra Stati.19
  • Articolo 59 (Procedura di arresto nello Stato di detenzione): Impone allo Stato che riceve una richiesta di arresto di “prendere immediatamente provvedimenti per l’arresto della persona”. Non è prevista alcuna revisione politica del merito del mandato da parte dell’esecutivo.14
  • Articolo 92 (Arresto provvisorio): Consente alla Corte di richiedere, in casi urgenti, l’arresto provvisorio di una persona in attesa della presentazione della richiesta formale di consegna.14

La legge n. 237 del 2012 è stata adottata per adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 88 dello Statuto di Roma, ma presenta ambiguità e lacune critiche.19

  • Articolo 1: Sancisce l’obbligo generale di cooperazione, ma introduce immediatamente una riserva cruciale: la cooperazione deve avvenire “nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano”.19 Questa clausola è una fonte chiave di ambiguità.
  • Articolo 3: Stabilisce che si applicano le disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione “ove non diversamente disposto”, una clausola che, secondo molti giuristi, avrebbe dovuto consentire l’applicazione delle misure di arresto provvisorio (art. 716 c.p.p.).14
  • Articolo 11: Disciplina la procedura di consegna ma tace sul meccanismo specifico dell’arresto provvisorio su iniziativa della polizia, un’omissione che la Corte d’Appello di Roma ha interpretato come un’esclusione.14
  • Articolo 5(2): Consente la sospensione della cooperazione per motivi di sicurezza nazionale, ma richiede una procedura specifica di consultazione con la Corte, come previsto dall’art. 72 dello Statuto di Roma, procedura che l’Italia non ha seguito.19

Le autorità italiane non si sono limitate a interpretare erroneamente la legge, ma hanno sfruttato le ambiguità preesistenti nella L. 237/2012 per costruire una giustificazione legale a un’azione politicamente motivata. Mentre lo Statuto di Roma crea un sistema di cooperazione “verticale” in cui gli Stati hanno un dovere di esecuzione e non un potere discrezionale di revisione 21, la legge di attuazione italiana reintroduce elementi di cooperazione “orizzontale” (interstatale) attraverso clausole di salvaguardia ampie e indefinite come il “rispetto dei principi fondamentali”.19 La Corte d’Appello di Roma ha colto il silenzio dell’articolo 11 sull’arresto provvisorio per dichiarare l’azione della polizia “irrituale”, ignorando la clausola di rinvio dell’articolo 3 che avrebbe potuto validare l’arresto.14 Questo ha creato uno scudo legale: il governo ha potuto affermare di essersi semplicemente conformato a una decisione giudiziaria, anche se tale decisione era basata su un’interpretazione altamente contestata e conveniente di una legge redatta in modo ambiguo. In sostanza, la criticità della legge è diventata lo strumento per il mancato adempimento.

Le contestazioni formali della Procura della CPI

Il nucleo della controversia è, perciò, il mancato adempimento da parte dell’Italia del suo obbligo primario, ai sensi degli articoli 86 e 89 dello Statuto di Roma, di arrestare e consegnare Almasry alla Corte.8 La Procura sostiene che le azioni dell’Italia hanno frustrato l’intero scopo del mandato di arresto, vanificando la prospettiva di una futura consegna.8 Questo è considerato una grave violazione dell’obbligo di cooperazione.

La CPI e la sua Procura hanno dichiarato esplicitamente che Almasry è stato rilasciato e rimpatriato “senza preavviso o consultazione con la Corte”.7 La Procura sostiene che, anche qualora l’Italia avesse incontrato difficoltà legali o di sicurezza, era obbligata ai sensi degli articoli 87, 91 e 97 dello Statuto a consultare la Corte per trovare una soluzione.14 Nello specifico, l’Italia avrebbe potuto consultare la Corte per individuare un paese terzo verso cui espellere Almasry, preservando così la possibilità di una sua futura consegna.18 Si trattava di un’alternativa praticabile che l’Italia ha ignorato.

La CPI aveva anche richiesto la perquisizione e il sequestro di qualsiasi materiale trovato addosso o in possesso di Almasry al momento del suo arresto.23 La Procura ha formalmente chiesto all’Italia di fornire osservazioni anche sulla sua mancata ottemperanza a questa richiesta accessoria di cooperazione, indicando un crollo completo della collaborazione su tutti i fronti.23

A fronte di ciò, il 20 febbraio 2025, la Camera Preliminare I della CPI ha formalmente aperto una procedura per determinare se l’Italia avesse mancato di adempiere ai suoi obblighi di cooperazione, invitando il governo a presentare le proprie osservazioni entro il 17 marzo 2025.18 La Procura ha esplicitamente richiesto che la Camera emetta una constatazione formale di non conformità e deferisca la questione all’Assemblea degli Stati Parte e/o al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.13 Questo rappresenta il passo procedurale più grave che la Corte possa intraprendere in risposta alla non cooperazione e costituisce una significativa escalation diplomatica.

Analisi critica della difesa italiana

La difesa del governo, articolata dal Ministro Nordio, si basa sulla presunta nullità della richiesta della CPI e sul vizio procedurale dell’arresto.14 Questa posizione è giuridicamente debole perché interpreta erroneamente la relazione tra la CPI e uno Stato Parte. Il Ministro della Giustizia non ha un potere di veto politico né un ruolo di revisione sostanziale su un mandato della CPI; la relazione non è quella di una tradizionale estradizione tra sovrani eguali.14 Molti hanno sostenuto che questa interpretazione, se mantenuta, renderebbe impossibile eseguire qualsiasi mandato di arresto della CPI in Italia in futuro, annullando di fatto la legge sulla cooperazione.14

L’argomentazione del Ministro Piantedosi, secondo cui Almasry è stato espulso come minaccia per la sicurezza ai sensi dell’art. 13(1) del d.lgs. 286/1998, è altrettanto problematica.4 La Procura della CPI ha notato che la stessa legge prevede che il Ministro dell’Interno informi il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Affari Esteri, sottolineando la natura politica di alto livello della decisione.18 L’affermazione è minata dall’azione illogica di restituire una “minaccia” alla sua base di potere e dal mancato utilizzo della misura di sicurezza più efficace, ovvero la sua consegna alla CPI.24 Ciò suggerisce fortemente che la motivazione della “sicurezza” sia stata una giustificazione post-hoc per una decisione politica.25

Il caso rivela una dinamica disfunzionale all’interno dello Stato italiano, con il potere esecutivo (Nordio, Piantedosi) e quello giudiziario (Corte d’Appello di Roma) che agiscono in modi che, sebbene apparentemente indipendenti, sono convergenti verso lo stesso risultato: la libertà di Almasry. La retorica successiva del governo, con il Ministro Tajani che ha suggerito un’indagine sulla CPI stessa 26, segnala un deliberato passaggio da un discorso di cooperazione a uno di scontro, allineando l’Italia a Stati ostili alla Corte.27

La vicenda ha causato un “grave danno reputazionale” all’Italia.14 In qualità di paese ospitante della Conferenza di Roma del 1998 che ha istituito la Corte, le azioni dell’Italia sono viste come un particolare tradimento dei principi che un tempo aveva promosso.1 Ciò mina la sua credibilità come partner affidabile nell’ordine multilaterale basato sulle regole.2

Il caso costituisce, inoltre, un pericoloso precedente. Se uno Stato fondatore del G7 può eludere i suoi obblighi attraverso un’interpretazione dubbia della propria legge, ciò incoraggia altri Stati meno impegnati a fare lo stesso.14 Il fallimento nell’assicurare alla giustizia la prima persona arrestata in Europa nell’ambito della situazione in Libia rappresenta un duro colpo per le indagini della CPI, mettendo a repentaglio la raccolta di prove e ponendo in pericolo vittime e testimoni che ora possono temere ritorsioni.14 Una delle vittime di Almasry ha già sporto denuncia contro il governo italiano per “favoreggiamento”, sostenendo che il governo lo ha reso “vittima una seconda volta”.29

Emerge l’urgenza di interventi correttivi su più livelli:

  • Riforma legislativa: È necessario modificare la legge n. 237/2012 per eliminare le ambiguità, in particolare per quanto riguarda l’arresto provvisorio e il ruolo del Ministro della Giustizia, al fine di allinearla in modo inequivocabile ai requisiti dello Statuto di Roma.9
  • Rinnovato impegno politico: Il governo italiano deve riaffermare pubblicamente e politicamente il proprio impegno verso gli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma, abbandonando la retorica conflittuale e ristabilendo canali di comunicazione e cooperazione chiari e affidabili con la Corte.
  • Coordinamento interno: L’Italia deve istituire un protocollo interno solido e chiaro per la gestione delle richieste della CPI, garantendo un coordinamento immediato e senza soluzione di continuità tra i Ministeri della Giustizia, dell’Interno e degli Affari Esteri e la magistratura, per evitare il ripetersi della risposta caotica e contraddittoria vista nel caso Almasry. Un’indagine parlamentare, come suggerito da alcuni, potrebbe essere un veicolo per questo scopo.24

La vicenda Almasry è molto più di un “pasticcio”, come l’ha definita il Ministro Nordio.16 È un caso di studio su come l’ambiguità giuridica interna possa essere sfruttata per servire obiettivi geopolitici non dichiarati, portando a una violazione diretta del diritto internazionale. Le contestazioni della Procura della CPI non sono meramente tecniche; esse sfidano le fondamenta stesse dell’impegno dell’Italia verso il sistema di giustizia penale internazionale.

Il caso illustra in modo lampante il conflitto tra il perseguimento della giustizia internazionale e gli imperativi percepiti della raison d’état. Per l’Italia, una nazione che ha svolto un ruolo fondamentale nella nascita della CPI, il percorso futuro richiede un fondamentale riallineamento delle proprie azioni con i solenni impegni internazionali assunti. Un fallimento in tal senso non solo offusca la sua reputazione, ma indebolisce anche lo sforzo globale per porre fine all’impunità per i crimini più efferati del mondo, uno sforzo che, ironicamente, ha avuto inizio proprio a Roma.

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